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Detrazioni fiscali

Detrazione fiscale del 50% sulle schermature solari

Secondo la legge di stabilità del 2015 e confermata per il triennio 2022/2024 le schermature solari rientrano negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 50%. Tale detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge, quali ad esempio la detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
Con il decreto legge n.11 del 16 febbraio 2023 l’opzione “sconto in fattura” non è più disponibile.
Nel caso delle schermature solari si possono detrarre fino ad un massimo totale di spesa di 92.307 € lordi (€ 60.000 netti), posa inclusa.
Sono detraibili le spese sostenute in 10 quote annuali di pari importo, attraverso una detrazione dall'imposta sui redditi che può essere fatta valere sull'IRPEF per le persone fisiche o sull'IRES (per soggetti con reddito di impresa). Legge di stabilità 2015- legge 23 dicembre 2014 nr. 190.
Gli immobili che possono godere della detrazione per la fornitura e la posa di schermature solari devono essere esistenti e l'esistenza deve essere provabile attraverso l'iscrizione al catasto oppure attraverso il pagamento di tassa ICI o IMU se dovute. (Non sono inclusi immobili in costruzione o interventi assimilabili come gli ampliamenti). Possono usufruire dell'ecobonus tutti i contribuenti (compresi gli esercenti arti o professioni) residenti o non residenti che abbiano un reddito su cui pagare le imposte (IRPEF o IRES).
Il beneficio è eventualmente trasferibile in caso di cessione del fabbricato; resta in capo al conduttore in caso di cessazione del contratto di locazione; è trasmissibile agli eredi che mantengano la detenzione del bene.

Per ciò che riguarda le schermature solari che rientrano nella norma, è necessario che rispondano ai seguenti requisiti fondamentali:

  • Devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
  • Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;
  • Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti), cioè sporgenti rispetto alla parete;
  • Devono essere mobili;
  • Devono essere schermature "tecniche";
  • Devono essere esposte con orientamento da EST a OVEST passando per il SUD;
  • Devono avere un valore GTOT minore o uguale a 0,35;
I prodotti che rientrano in queste categorie sono:
  • Le tende a bracci e a rullo;
  • Le tende da sole per lucernari, serre, facciate, verande e pergole;
  • Le pergole bioclimatiche;
  • Le schermature solari mobili;
  • Le zanzariere e tende antinsetto.

È poi importante che chi usufruisce dell'eco bonus trasmetta tutta la documentazione all'ENEA attraverso l'apposito sito web http://finanziaria2015.enea.it entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.

Per approfondimenti e o chiarimenti segnaliamo i seguenti link:

Detrazioni fiscali
Detrazione fiscale del 50% sulle schermature solari
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